Caudotomia e conchectomia

5 maggio 2006

Abstract

Testo integrale

Il documento, che affronta il tema della liceità del taglio della coda - caudotomia - e delle orecchie - conchectomia - in alcune razze canine, afferma in primis che gli animali meritano cura e rispetto da parte dell’uomo e condanna come bioeticamente inammissibile ogni forma di malvagità nei confronti della vita animale. Sottolinea altresì come ogni eventuale subordinazione degli interessi degli animali a quelli degli esseri umani non vada mai presunta, ma sempre sottoposta a riflessione razionale.
Il parere mette in luce come, in nome del principio bioetico di non maleficenza, la caudotomia e la conchectomia, praticate per fini puramente estetici, appaiano eticamente non lecite in quanto da ritenersi un danno in senso proprio nei confronti dei cani. In alcuni casi tali interventi vengono motivati dalla necessità di correggere specifici difetti o patologie in tipiche razze canine. La caudotomia in particolare viene giustificata dalla necessità di prevenire il rischio di incidenti, piuttosto frequenti tra gli anziani e i bambini, causati dalle code molto morbide e robuste dei molossoidi. Ma l’analisi di questi casi del tutto straordinari in cui caudotomia e conchectomia potrebbero essere moralmente giustificati, esige sempre e comunque la consulenza del medico veterinario. Quest’ultimo, in virtù della propria competenza, opera favorendo un progetto complessivo di collaborazione responsabile tra uomo e animale e garantisce il rispetto delle leggi che mirano a salvaguardare il benessere di questi ultimi.
Viene successivamente sollevata la questione della sterilizzazione - ritenuta una mutilazione ben più grave della caudotomia e della conchectomia - rispetto alla quale si raccomanda grande attenzione per ogni singolo animale prima di essere messa in atto. Essa infatti può trovare una sua giustificazione in particolari circostanze come ad esempio nel caso del randagismo, talvolta pericoloso per gli esseri umani.
Il parere a sostegno delle proprie posizioni richiama la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia (1987).
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