Conoscere le proprie origini biologiche nella procreazione medicalmente assistita eterologa

25 novembre 2011

Abstract

Testo integrale

Il CNB considera in senso generale nell’ambito di procreazione medicalmente assistita il problema etico della conoscenza della verità in riferimento alle modalità del concepimento e della propria ascendenza biologica.
Il documento ritiene raccomandabile che i genitori rivelino al figlio le modalità del suo concepimento attraverso filtri e criteri appropriati (proporzionalità, sostenibilità, rilevanza, attinenza, ecc.) anche con l’ausilio di una consulenza. Si raccomanda anche che al nato si riconosca sempre il diritto di accedere a quei registri dove sono conservati i dati genetici e la storia clinica dei datori di gameti, dato che trattasi di notizie a volte indispensabili per la sua salute.
Resta la domanda, a cui il Comitato non è stato in grado di dare una risposta unitaria, se la ricerca di una discendenza possa giustificare nell’ambito della fecondazione artificiale il diritto del nato di conoscere anche i dati anagrafici del donatore/donatrice o datore/trice di gameti.
Alcuni membri del CNB ritengono più opportuno che venga conservato l’anonimato anagrafico, dato che con i “procreatori biologici” il nato ha un legame genetico ma non relazionale. La preoccupazione primaria è quella che il disvelamento anagrafico possa alterare l’equilibrio esistenziale della famiglia di origine con possibili interferenze esterne nel progetto familiare. Non è stato escluso nell’ambito di questa valutazione il rischio di facilitare forme di mercato, dato che una assoluta trasparenza o altre forme di possibili gravose conseguenze sono più facili da chiedere a chi fornisce il materiale genetico dietro un corrispettivo, che non a reali “donatori” il cui gesto si presume basato sulla filosofia della donazione volontaria e gratuita, caratterizzata principalmente da altruismo e da solidarietà.
Altri membri, di contro, riconoscono al nato il diritto ad una informazione piena nei confronti di chi ha ceduto i gameti. Una informativa sulle proprie origini è ritenuta indispensabile per la ricostruzione della identità personale del nato: si riconosce pertanto il diritto fondamentale del nato a conoscere le proprie origini, in contrapposizione all’interesse dei genitori a mantenere il segreto e dei donatori a conservare l’anonimato. Una conoscenza, altresì, motivata da ragioni di parità e non discriminazione, non essendo legittimo sotto l’aspetto sia etico che giuridico impedire solo ai nati attraverso tale tecnica di ricercare le informazioni sulle loro origini biologiche. E stato, inoltre, evidenziato come eludere la richiesta di conoscere la verità implichi una specifica forma di violenza: la violenza di chi, conoscendo la verità che concerne un’altra persona e potendo comunicargliela, si rifiuta di farlo, mantenendo nei suoi confronti un’indebita posizione di potere.
Il CNB ha evidenziato in entrambe le opzioni la necessità di orientare le modalità di informazione secondo le circostanze concrete (considerando la differenza tra l’età minorile e l’età adulta) e possibilmente con l’aiuto di una consulenza psicologica in grado di fornire il sostegno necessario a tutte le parti coinvolte lungo il precorso del “disvelamento”. Qualora, poi, la cura e la tutela della salute del minore lo rendano necessario, si ritiene indispensabile che il medico e/o la struttura medica, venuti a conoscenza delle modalità di procreazione del nato, informati in modo esauriente i genitori, o previa autorizzazione di questi ultimi o, nel caso del loro diniego, dell’autorità giudiziaria competente, abbiano sempre la possibilità di richiedere l’accesso ai registri e l’utilizzo dei dati necessari per i trattamenti diagnostici e terapeutici del minore paziente. Con analoga finalità si auspica la possibilità che tra i centri medici e il donatore/datore vi sia un rapporto continuativo nel tempo.

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