Obiezione di coscienza e bioetica

12 luglio 2012

Abstract

Testo integrale

Il CNB ha avvertito l'esigenza di affrontare in generale il tema
dell'obiezione di coscienza in bioetica, già sollecitato in più occasioni per questioni particolari, e ha costituito un gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Andrea Nicolussi, al quale hanno preso parte i Proff. Salvatore Amato, Luisella Battaglia, Adriano Bompiani, Stefano Canestrari, Roberto Colombo, Francesco
D'Agostino, Antonio Da Re, Lorenzo d'Avack, Emma Fattorini, Carlo Flamigni, Silvio Garattini, Marianna Gensabella, Assuntina Morresi, Demetrio Neri, Laura Palazzani, Vittorio Possenti, Giancarlo Umani Ronchi e Monica Toraldo di
Francia.
Il documento esamina gli aspetti morali dell‟obiezione di coscienza e si sofferma sul versante giuridico, al quale l'obiettore in definitiva si rivolge chiedendo di poter non adempiere a comandi legali contrari alla propria
coscienza. Le nuove frontiere della bioetica propongono sempre più spesso una nuova sfida allo Stato costituzionale democratico e pluralista. Da una parte, si tratta di evitare di imporre obblighi contrari alla coscienza strumentalizzando chi
esercita una professione. Spesso si trascura che il riconoscimento di diritti implica la previsione di obblighi e quindi la pretesa di comportamenti che possono anche non essere compatibili con la deontologia professionale.
Emerge, insomma, un problema più ampio di tutela dell'autonomia professionale sia dal punto di vista della libertà della comunità di professionisti di autoriflettere e determinare le finalità specifiche della professione esercitata, sia dal punto di vista della libertà del singolo professionista nei confronti di una eventuale eterodeterminazione legale riguardo alle finalità del proprio operare.
L'esercizio di una professione comporta non soltanto una discrezionalità tecnica, ma anche una deontologia.
D'altra parte, la coscienza del singolo non si esaurisce nella dimensione deontologica, riguardando la persona come tale e non solo come professionista. Il diritto all'odc si presenta perciò in primo luogo come diritto della persona che uno stato costituzionalizzato e sensibile alla libertà di coscienza non può non tutelare giuridicamente. Tuttavia, proprio in quanto
situazione tutelata giuridicamente, tale diritto deve integrarsi nell'ordinamento come avviene del resto per tutti i diritti, e inoltre perché il potere di sottrarsi a un comando legale dev'essere giustificato e non mortificare i principi di legalità e di certezza indispensabili all'esperienza del diritto. Anzitutto l'obiezione di coscienza non può esaurirsi in un arbitrario rifiuto di obbedire, ma – salve le ragioni individuali – deve presentare anche una rilevanza intersoggettiva che in bioetica si può cogliere in riferimenti ai diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti a fondamento del diritto costituzionalizzato. In quest'ottica l'odc non solo tutela la libertà di coscienza individuale, ma rappresenta una istituzione democratica,
perché impedisce che, riguardo a materie molto controverse e inerenti ai valori fondamentali, una maggioranza ne “requisisca” persino la problematicità rifiutando il dubbio. Tuttavia il riconoscimento dell'odc non implica una sorta di
potere di boicottaggio della legge, la cui vigenza deve essere garantita così come garantito dev'essere l'esercizio dei diritti da essa previsti. È in questa prospettiva che si può configurare un'odc giuridicamente sostenibile per la bioetica.
Per questi principali motivi il parere conclude che “l‟obiezione di coscienza in bioetica è un diritto costituzionalmente fondato (con riferimento ai diritti inviolabili dell‟uomo), costituisce un'istituzione democratica, in quanto preserva
il carattere problematico delle questioni inerenti alla tutela dei diritti fondamentali senza vincolarle in modo assoluto al potere delle maggioranze, e va esercitata in modo sostenibile”. Perciò la tutela giuridica dell‟obiezione di coscienza non deve limitare né rendere più gravoso l‟esercizio di diritti
riconosciuti per legge né indebolire i vincoli di solidarietà derivanti dalla comune appartenenza al corpo sociale.
Da queste conclusioni, derivano anche alcune raccomandazioni: nella tutela dell‟obiezione di coscienza, che discende dal suo essere costituzionalmente fondata, si devono prevedere misure adeguate a garantire l‟erogazione dei servizi, con attenzione a non discriminare né gli obiettori né i
non obiettori, e quindi un‟organizzazione delle mansioni e del reclutamento che possa equilibrare, sulla base dei dati disponibili, obiettori e non.
Il parere si occupa inoltre delle principali questioni di dettaglio inerenti alla tematica dell'odc in bioetica, come l'esigenza di controlli di coerenza, la distinzione tra obblighi di fare e di non fare e la difficile questione relativa ai criteri di determinazione dei soggetti che possono far valere l'odc.

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