Protezione dell'embrione e del feto umani. Parere del CNB sul progetto di Protocollo dei Comitati di bioetica del Consiglio d'Europa

31 marzo 2000

Abstract

Testo integrale

Il CNB esamina il testo in corso di elaborazione del progetto di Protocollo sulla protezione dell’embrione e del feto umani presso il Consiglio d’Europa, in particolare, l’Avant Projet de principes retenus par le Groupe de Travail relatifs à la constitution et au sort des embryons in vitro Annexe IV. Il CNB propone le seguenti riflessioni:
- sull’art.2: ritiene accettabile la definizione di embrione e auspicabile che per considerare la singola cellula un embrione i due assetti cromosomici siano riuniti in un unico nucleo (fase singamica) e non confinanti nei due nuclei (fase presingamica); in merito alla definizione estesa di feto evidenzia l’intento del Protocollo di estendere la tutela ad una fase precoce dello sviluppo;
- sull’art. 4 auspica un chiarimento volto a distinguere tra la fase che precede l’impianto dell’embrione nell’utero della donna e quella successiva, con cui ha inizio la gravidanza;
- sull’art. 6 sottolinea che la distinzione tra embrione e pre-embrione è superata adottando la sopracitata definizione più estesa di feto;
- sull’art. 7 propone di unificare le condizioni poste dalla lettera a e b, stabilendo che non si può procedere "se non in presenza di rigorose condizioni di competenza tecnica e di sicurezza sanitaria, nell'ambito di centri debitamente accreditati dall'autorità competente";
- sull’art. 11 auspica che le disposizioni relative al dovere di informazione siano strutturate in modo più analitico ed evidenzia l’esigenza di una maggiore chiarezza dell’informazione;
- sull’13 critica la soluzione proposta in quanto non sufficientemente chiara nell'escludere la commercializzazione degli embrioni. Inoltre, in caso di disaccordo della coppia, l’indicazione della distruzione degli embrioni soprannumerari vista come unica soluzione prevista dalla legge nazionale ha sollevato non poche perplessità visto che quest’ultima potrebbe anche contemplare l’utilizzazione dell’embrione da parte di altre coppie. In particolare, sul destino degli embrioni al termine del periodo di conservazione, la coppia dovrebbe essere messa in condizione di valutare le soluzioni alternative alla distruzione dell'embrione, segnalandosi quelle che offrono maggiore tutela dell'embrione;
- sull’art.14 osserva una incongruenza tra il primo comma che consente di aumentare il numero degli embrioni prodotti in relazione alle “buone probabilità di successo” e il secondo comma che pone un limite al rischio di gravidanze multiple;
- sull’art. 15 sottolinea la necessità di una norma di salvaguardia al fine di evitare un’applicazione diretta delle tecniche senza una precedente valutazione.
Per concludere, il Comitato auspica all'unanimità i migliori risultati possibili di armonizzazione, restando chiara la facoltà di ciascuno Stato di formulare riserve su singole disposizioni che non risultassero compatibili con le leggi ivi vigenti.

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