Rapporto sulla brevettabilità degli organismi viventi

19 novembre 1993

Abstract 

Testo integrale

Il rapporto affronta il tema della brevettabilità degli organismi viventi escludendo preliminarmente la trattazione delle invenzioni biotecnologiche aventi ad oggetto il corpo umano, considerato nel suo insieme o nelle sue parti. Si ritiene infatti eticamente improponibile l’idea di brevettare il corpo umano nella sua interezza, mentre la brevettazione di particolari geni o linee cellulari rappresenta un problema peculiare, che richiede una trattazione separata.
Il Comitato prende atto che i progressi della biologia molecolare consentono ormai di modificare il patrimonio genetico degli esseri viventi e che si pone il problema della tutela dell’invenzione degli organismi geneticamente modificati. Si sottolinea tuttavia la differenza di valore che intercorre tra gli organismi viventi e quelli inanimati e le conseguenze che questa differenza comporta nell’ambito della disciplina dei brevetti. Alla luce di queste premesse, vengono analizzate le controversie interpretative riguardo alle normative vigenti e la proposta di direttiva comunitaria sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche presentata dalla Commissione al Consiglio. In una prima stesura, la proposta di direttiva non individuava, secondo il Comitato, dei limiti definiti alla brevettazione del vivente, prestando un’eccessiva attenzione alla tutela degli interessi economici dei grandi gruppi industriali. La seconda proposta analizzata, che recepisce osservazioni del Parlamento Europeo, reca modifiche rilevanti e cerca di coniugare l’interesse alla brevettabilità a principi etici ben definiti.
L’analisi delle questioni giuridiche ed etiche sulla brevettazione del vivente viene condotta distinguendo diverse tipologie di invenzioni, a seconda che queste abbiano ad oggetto i microrganismi, i vegetali o gli animali superiori. Quanto ai microrganismi, si raccomanda di definirne meglio la nozione giuridica e di promuovere azioni volte alla conservazione della biodiversità. In merito alla brevettazione dei vegetali, il Comitato raccomanda che non vengano adottate soluzioni troppo rigide, mutuate dalla protezione delle altre forme di invenzione, al fine di arginare gli interventi della biotecnologia industriale ed evitare l’impoverimento delle varietà coltivate. Circa la brevettazione degli animali superiori, il Comitato conferma un’impostazione bioetica antropocentrica ed ammette la liceità della sperimentazione e della brevettazione degli animali, auspicando tuttavia che vengano individuati limiti ben precisi, che siano esclusi dalla brevettabilità tutti quei procedimenti di modificazione dell’identità genetica che infliggono sofferenze inutili agli animali e raccomandando che la sperimentazione in questo ambito sia rivolta a scopi socialmente utili.
Il rapporto presenta un glossario e dei riferimenti bibliografici, e si conclude con un’appendice che contiene le due stesure della proposta di direttiva comunitaria sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, presentate dalla Commissione al Consiglio.

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