Nota in merito alla obiezione di coscienza del farmacista alla vendita dei prodotti contraccettivi di emergenza

25 febbraio 2011

Abstract

Testo integrale

Il documento risponde ad un quesito formulato dall’On. Luisa Capitanio Santolini in merito alla clausola di coscienza invocata dal farmacista per non vendere quei prodotti farmaceutici di contraccezione d’emergenza anche indicati come “pillola del giorno dopo”, per i quali nel foglio illustrativo non si esclude la possibilità di un meccanismo d’azione che porti all’eliminazione di un embrione umano.
Il Comitato ha ricordato che l’obiezione di coscienza, che ha un fondamento costituzionale nel diritto generale alla libertà religiosa e alla libertà di coscienza, deve pur sempre essere realizzato nel rispetto degli altri diritti fondamentali, fra questi l’irrinunciabile diritto del cittadino alla tutela della salute e a ricevere quella assistenza sanitaria riconosciuta per legge.
All’interno del CNB sono emersi orientamenti bioetici differenti.
Alcuni membri riconoscono al farmacista un ruolo riconducibile a quello degli “operatori sanitari” e che pertanto, in analogia a quanto avviene per altre figure professionali sanitarie, debba necessariamente essere riconosciuto il diritto all’obiezione. Il fatto che il farmacista svolga un ruolo “meno diretto” rispetto a chi pratica clinicamente l’aborto non è stata ritenuta ragione sufficiente per invalidare l’argomento a favore della clausola morale, dato che la consegna del prodotto contribuisce ad un eventuale esito abortivo in una catena di causa ed effetti senza soluzione di continuità.
Altri membri ritengono che non si possa assimilare la figura del farmacista a quella del medico, dato che il rapporto con l'utente è generico: è la ricetta che legittima la consegna del farmaco e non l'identità della persona che lo ritira. Tutte le responsabilità gravano, quindi, sul medico, mentre non vi è alcun coinvolgimento giuridico del farmacista, il quale non può censurare l'operato del medico e nemmeno interferire nella sfera privata di un soggetto (la donna, nell'ipotesi del contraccettivo di emergenza), impedendone di fatto l'autodeterminazione.
A fronte dell’ipotesi che il legislatore riconosca il diritto all’obiezione di coscienza del farmacista e degli ausiliari di farmacia, i componenti del CNB si sono trovati d’accordo che, nel rispetto dei principi costituzionali, si debbano considerare e garantire gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, come generalmente previsto in situazioni analoghe. Presupposto necessario e indispensabile per l’eventuale riconoscimento legale dell’obiezione di coscienza è, dunque, che la donna debba avere in ogni caso la possibilità di ottenere altrimenti la realizzazione della propria richiesta farmacologica e che spetti alle Istituzioni e alle Autorità competenti, sentiti gli organi professionali coinvolti, prevedere i sistemi più adeguati nell’esplicitazione degli strumenti necessari e delle figure responsabili per la attuazione di questo diritto.

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