24 giugno 2005
Pur ritenendo che la prassi odontoiatrica rientri nelle norme etiche generali relative al rapporto medico-paziente previsto dai codici deontologici in generale della professione medica, il CNB rileva che alcune attività odontoiatriche, specie quelle a carattere estetico, meritano una particolare attenzione bioetica. Il volto e soprattutto la bocca, quale “strumento polifunzionale”, rappresentano un primario elemento di approccio e confronto non solo con il mondo esterno, ma rappresentano l’immagine che abbiamo di noi e la nostra identità. Analoghe considerazioni valgono anche per l’ortodonzia: la corretta diagnosi ortodontica dinamico-funzionale deve essere associata ad una completa storia clinica del paziente, se necessario anche con l’ausilio di uno psicologo, soprattutto nei bambini in considerazione del grande impatto che può avere l’applicazione di un apparecchio dentale anche nei rapporti con gli altri. È quindi indispensabile proporre il piano di trattamento discutendone le motivazioni estetiche e psichiche. In caso di non collaborazione del minore, il CNB ritiene che non possa essere ammesso l’intervento coattivo dei genitori, tenuto conto che, di solito, si tratta di interventi preventivi, non richiesti da patologie in atto e spesso difficili da far accettare al minore.
A questo proposito il CNB richiama l’attenzione sul problema del consenso informato che risente non poco della relazione spesso amicale tra odontoiatra e paziente e che, proprio per questo, rischia di essere involontariamente trascurato. L’informazione deve risultare dettagliata in tutta la sua complessità: a tal proposito sarebbe opportuna una dichiarazione di proprio pugno da parte del paziente riguardo la comprensione della natura, degli scopi, dei rischi del trattamento e dei propri impegni nel periodo successivo al trattamento come le visite di controllo, le regole d’igiene ecc.
Il documento inoltre richiama l’attenzione sullo scarso interesse dei governi che si sono succeduti per le patologie dei denti e del paradonto, particolarmente negli anziani e nelle persone con handicap, e sull’inconsistenza delle misure di prevenzione che si riflettono soprattutto sulle fasce più deboli e sui bambini.
Il CNB infine rileva la carenza e l’inadeguatezza della sperimentazione odontoiatrica condotta su animali, auspicando che la figura dell’odontoiatra venga compresa fra quelle aventi diritto alla sperimentazione animale (con le specifiche prescritte dalla legge 413/93 sull’obiezione di coscienza), pur raccomandando però l’utilizzo di tali pratiche con finalità esclusivamente terapeutiche.