25 febbraio 2000
Il CNB critica la decisione dell’European Patent Office (EPO) di concedere all’Università di Edinburgo, che collabora con la società statunitense Bio Transplant, il brevetto (numero ER 695 351) riguardante l’isolamento e la coltura di cellule staminali da embrioni e da tessuti adulti e la loro modificazione genetica.
Il CNB evidenzia come la questione della produzione e utilizzazione di embrioni a scopo di ricerca e la brevettabilità della vita umana a scopo di sfruttamento commerciale sia eticamente non accettabile e sia, inoltre, in contrasto con la disciplina adottata in ambito internazionale. Richiama in proposito la Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la biomedicina del Consiglio d’Europa (1997), che prevede all’art. 18 il divieto di creare embrioni umani ai fini di ricerca, e all’art. 21 l’interdizione di trarre profitto dal corpo umano; il Protocollo addizionale alla Convenzione di Oviedo sulla clonazione umana (1998) recante l’interdizione della clonazione degli esseri umani; e la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani, adottata dall’Unesco (1997), la quale nel definire il genoma umano “patrimonio comune dell’umanità” prevede all’art.11 il divieto delle pratiche contrarie alla dignità umana indicando tra queste la clonazione di esseri umani a fini di riproduzione.
La rettifica che l’EPO ha emesso subito dopo l’accaduto, con la precisazione che l’oggetto del brevetto non include la specie umana né pertanto la clonazione di embrioni umani, non modificando il testo della decisione, non ha alcun valore etico e giuridico a giudizio del CNB. Il Comitato esprime la propria soddisfazione per la decisione del Governo italiano di presentare ricorso contro la concessione del citato brevetto. Inoltre, il CNB rivolge alle istituzioni e agli organi politici l’auspicio che lo strumento per la ratifica della Convenzione di Oviedo e del Protocollo addizionale sulla clonazione umana venga al più presto presentato al Parlamento; e che il testo di recepimento della direttiva n. 98/44 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche non contenga ambiguità in merito all’illiceità della brevettabilità del corpo umano, in ogni sua parte e in ogni sua fase di sviluppo.
Il Comitato esprime, infine, preoccupazione per le conseguenze che la vicenda potrebbe generare nell’opinione pubblica, in particolare per il rischio di creare un clima di diffidenza nei confronti delle scienze biomediche ponendo indebiti ostacoli alla libertà della scienza e della ricerca. In questa ottica, il CNB auspica che vengano individuate strategie di collaborazione tra il settore privato, le istituzioni pubbliche coinvolte e gli organi istituzionali “al fine di indirizzare la concreta utilizzazione dei risultati ottenuti dalla ricerca scientifica verso la promozione di beni umani rilevanti ed equamente condivisi”.