19 aprile 2013
Il parere richiama l’attenzione su una particolare modalità di donazione e più precisamente sulla possibilità di destinare il proprio corpo, dopo la morte, sia ad attività di studio e di ricerca sia ad attività didattiche, quali per esempio le esercitazioni di dissezione anatomica, rivolte alla formazione medico-chirurgica di studenti e specializzandi e all’aggiornamento degli specialisti. Nel rilevare la valenza etica della donazione il CNB intende nel contempo sottolineare la non accettabilità etica di quanto previsto all’art. 32 del “Regio Decreto” 31 agosto 1933, n. 1592, ancora vigente, ovvero la destinazione alle attività didattiche e di studio di corpi morti di persone risultate essere sconosciute o prive di relazioni parentali e amicali, al punto che nessuno si preoccupa di richiederne il corpo per la sepoltura.
La donazione del corpo post mortem si ispira a un principio di solidarietà verso gli altri, perseguita nel caso specifico attraverso la promozione dello studio e della ricerca e indirettamente la tutela della salute. Fondamentale è poi che la donazione sia espressione di una libera e consapevole decisione del soggetto; per questo motivo il CNB ritiene che debba essere rispettato rigorosamente il principio del consenso consapevole e informato del donatore e che il meccanismo del silenzio - assenso non possa trovare qui alcuna applicazione. Inoltre, la decisione del soggetto non può essere subordinata al consenso o alla non opposizione dei familiari, anche se è auspicabile che la scelta donativa sia condivisa dalla famiglia e che questa venga opportunamente coinvolta nelle diverse fasi, a cominciare dalla maturazione della decisione del donatore. Il ruolo dei familiari può risultare importante anche per rendere esecutiva la volontà del donatore; in tal senso potrebbe anche essere opportuno prevedere la nomina di un fiduciario, chiamato a far rispettare le volontà del donatore.