Il problema bioetico del trapianto di rene da vivente a consanguineo

17 ottobre 1997

Abstract

Testo integrale

Nell’ambito delle normative europee e comunitarie e dell’ordinamento italiano la regola generale che vieta la donazione di organi tra non consanguinei contempla una eccezione proprio per la donazione di rene.
La questione riveste un importante rilievo nella riflessione bioetica per la natura delle esigenze coinvolte e per gli interessi meritevoli di tutela. Se, da una parte il CNB ritiene che la donazione di un organo, ed in particolare la donazione di un organo da vivente, meriti un apprezzamento etico e bioetico altissimo, dall’altra si mostra consapevole dei pericoli obiettivi che sono inevitabilmente collegati a questa pratica. La principale preoccupazione espressa dal Comitato riguarda il pericolo della commercializzazione degli organi che potrebbe risultare dalla discrepanza tra una forte richiesta e una debole offerta. A tale riguardo il CNB ritiene che debbano essere prioritariamente messe in atto tutte le misure capaci di portare ad un aumento della donazione degli organi da cadavere, misure che dovrebbero essere soprattutto di natura informativa e organizzativa.
Nell’ipotesi, invece, di una possibile revisione della normativa vigente, per quanto riguarda le condizioni e i limiti delle donazioni di organi da vivente, il CNB auspica che vengano rispettati alcuni criteri orientativi. Il Comitato esprime un’opinione favorevole all’estensione – sebbene controllata – del prelievo da vivente anche non consanguineo ma solo ‘affettivamente vicino’ al ricevente (ad esempio il coniuge, il convivente stabile o un amico), di cui si provi l’effettivo vincolo di affettività tale da giustificare l’atto altruistico. La prudenza può essere assicurata rispettando le seguenti condizioni: che non si deroghi al principio dell’apprezzamento serio della compatibilità immunologica, per l’adeguata tutela del ricevente; che il prelievo da vivente non possa essere eseguito in casi di rischi eccessivi per il donatore; che tutte le eventuali conseguenze a carico della salute del donatore debbano essergli comunicate e chiarite con precisione; che il donatore esprima un consenso valido, libero e informato. Tali condizioni consentono di scongiurare il pericolo che atti apparentemente dettati da altruismo o da altissima solidarietà siano in realtà atti interessati (interesse economico) o atti – anche se non del tutto consapevolmente – indotti (pressioni psicologiche esercitate sul donatore). Entro tali limiti il CNB ritiene, quindi, eticamente condivisibile un’estensione del prelievo di organi da vivente anche non consanguineo.

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