La fecondazione assistita

17 febbraio 1995

Abstract

Testo integrale

Il CNB affronta la questione della fecondazione assistita sotto il profilo tecnico-scientifico, sociologico, psicologico, oltre che etico, deontologico e giuridico.
Il Comitato sottolinea come la sterilità e l’infertilità debbano essere considerati problemi della coppia e non delle singole persone, raccomandando prima dell’accesso alle tecnologie riproduttive un’attenta valutazione dei rischi per la madre e per il nascituro. Nell’ambito di una la tendenza sociale alla privatizzazione e alla soggettivizzazione della filiazione il CNB mette in evidenza l’esigenza di una composizione tra il diritto ad avere figli e il diritto ad un contesto familiare idoneo a favorire lo sviluppo della propria personalità.
Il Comitato raccomanda inoltre ai medici di porre particolare attenzione agli aspetti psicologici della fecondazione assistita, sottolineando l’importanza del rapporto tra la madre e il nascituro. Si ritiene doveroso considerare con cautela gli interventi che rompono questa relazione (ad es. la maternità surrogata). E’ raccomandata la valorizzazione del ruolo del padre nella famiglia, che nell’ipotesi di fecondazione eterologa rischia di subire una marginalizzazione.
Nell’ambito dell’analisi giuridica, il CNB ritiene che il ricorso alle tecniche di procreazione assistita venga considerato lecito nel caso in cui a richiederlo siano coppie disponibili ad assumersi la responsabilità etica e giuridica genitoriale. Più problematiche sono considerate le fattispecie di fecondazione eterologa e i casi in cui la fecondazione stessa sia richiesta da una donna single o da una vedova, anche se con il seme del marito deceduto. Gravi problemi di liceità vengono sollevati rispetto alla maternità surrogata, in specie poi quando questa presuppone accordi di carattere commerciale. Il Comitato richiede inoltre delle indicazioni sul piano giuridico riguardo al destino degli embrioni soprannumerari, per evitare che divengano oggetto di commercializzazione e di non regolata sperimentazione.
Dal punto di vista deontologico, il Comitato richiede di valutare la finalità terapeutica della fecondazione assistita, di curare l’acquisizione del consenso informato e di rispettare l’obbligo del segreto professionale. Quanto alla donazione dei gameti, il Comitato individua dei criteri per la selezione del donatore o della donatrice, sia dal punto di vista medico-clinico che dal punto di vista psicologico e giuridico, e richiede la definizione di protocolli e standard di qualità per le strutture sanitarie in cui viene praticata la fecondazione assistita.
Nonostante talune diversificazioni nella trattazione bioetica, si segnalano convergenze significative in seno al Comitato, riguardanti la tutela dei soggetti deboli nell’utilizzo delle tecniche di fecondazione assistita. Un’attenzione particolare viene rivolta alle persone affette da sterilità e infertilità, che devono essere informate dei rischi, dei costi e delle alternative alla fecondazione assistita, per evitare che vengano frodate o sottoposte a trattamenti non indicati; una tutela particolare viene richiesta anche per il nascituro da pratiche di fecondazione assistita, il cui status giuridico deve essere equiparato a quello
dei figli nati in maniera naturale e al quale deve essere riconosciuto il diritto ad avere un patrimonio genetico non manipolato.
Su alcuni temi si registrano posizioni diversificate: in particolare in riferimento ai diritti di accesso alle tecnologie riproduttive delle persone che non sono sterili e per le quali il ricorso alle tecniche di procreazione assistita riveste un carattere manipolatorio e non terapeutico (donne anziane, donne sole, omosessuali).

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