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La donazione del corpo post mortem

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Abstract

Da sempre lo studio anatomico è stato considerato imprescindibile per la conoscenza del corpo umano e delle patologie che lo possono colpire e l’esperienza diretta sul cadavere resta uno strumento fondamentale per la formazione di studenti e specializzandi, così come per l’aggiornamento continuo degli specialisti.

La legge 10 febbraio 2020, n. 10, “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica”, ha riconosciuto anche in questo ambito il valore della donazione, cioè di una decisione basata sul principio di solidarietà. Non c’è più spazio per l’idea, sulla quale si basava la normativa varata in epoca fascista che per garantire questo contributo alla formazione medico-chirurgica e alla ricerca scientifica si possano utilizzare i corpi di persone “sconosciute”, che nessuno reclama.

A distanza di qualche anno dall’entrata in vigore della legge, tuttavia, si riscontrano difficoltà che richiedono un ulteriore sforzo da parte delle istituzioni, con l’obiettivo di promuovere una cultura favorevole anche a questa particolare forma di donazione. Queste potenziali criticità riguardano, in particolare:

• il ruolo delle ASL, alle quali la dichiarazione di consenso alla donazione deve essere consegnata e che devono dunque disporre di “sportelli” dedicati e di personale adeguatamente formato;

• l’informazione ai cittadini, che è la premessa dell’ampliamento del perimetro dei donatori e deve pertanto essere chiara, immediatamente comprensibile e facilmente accessibile;

• l’attivazione della procedura dopo il decesso del donatore, che richiede un’adeguata conoscenza dei diversi passaggi da parte del medico necroscopo, cioè di colui che accerta la morte del donatore e, informato dal fiduciario della volontà del defunto, deve contattare il Centro di riferimento competente;

• l’organizzazione e il finanziamento dei Centri di riferimento, che provvedono al trasferimento del corpo e mettono a disposizione le proprie risorse logistiche e di personale per le attività di studio anatomico, formazione chirurgica e ricerca. I Centri restano distribuiti in modo disomogeneo sul territorio nazionale e ad essi è necessario garantire la disponibilità della documentazione clinica della persona deceduta;

• la possibilità di celebrare riti di commiato, religiosi o laici, anche prima del trasferimento del corpo al Centro di riferimento, se questa è la preferenza del disponente.

Altri aspetti sui quali il Comitato Nazionale per la Bioetica richiama l’attenzione sono: l’assenza di una regolamentazione specifica per la formazione chirurgica necessaria per la gestione dei preparati anatomici; la necessità di una normativa chiara sul trasferimento tecnologico e i brevetti nati dallo studio del corpo umano donato post mortem; il ruolo che possono svolgere anche i Comitati etici di Università o altre istituzioni nella valutazione dei protocolli di ricerca in questo particolare ambito; la insostituibilità della conoscenza anatomica sul corpo reale, rispetto alla quale le più moderne tecnologie appaiono complementari e non alternative.

Il Comitato sottolinea infine che la donazione del corpo umano dopo la morte rappresenta un atto di elevato valore etico, civile e sociale, di rilevante importanza come strumento al servizio della formazione, della pratica clinica e del progresso della scienza.