21 febbraio 1997
Il CNB esamina congiuntamente i due documenti internazionali, sia pure dedicando ad essi distinte valutazioni bioetiche. Il parere è corredato di alcuni allegati che contengono sia i testi ufficiali dei due atti internazionali sia la dichiarazione adottata dal CNB nel 1995 in vista dell’imminente adozione del testo della Convenzione di Oviedo da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, con la proposta indirizzata al Governo italiano di formulare una riserva di applicazione dell’art. 9 a tutela della libertà di coscienza e della responsabilità professionale del medico garantite dal nostro ordinamento.
Il CNB valuta positivamente, nell’insieme, i principi e gli strumenti di tutela dei diritti umani contenuti nella Convenzione di Oviedo, conformemente alla sua natura di “convenzione-quadro”. Ritiene che la tecnica del rinvio agli ordinamenti nazionali, in situazioni specifiche, consenta di favorire un processo di progressiva armonizzazione delle varie legislazioni europee. Nei contenuti, il Comitato riconosce l’importanza attribuita al principio della doverosità dell’informazione e del consenso come base giustificativa dell’esercizio della medicina e il relativo diritto della persona a revocare il proprio consenso all’intervento medico qualora lo ritenga opportuno, nonché la specifica tutela prevista per coloro che non sono in grado di esprimere il loro consenso autonomamente (minori e malati di mente). Inoltre il CNB ritiene particolarmente opportuno l’inserimento di una norma di salvaguardia volta a privilegiare le norme di protezione più estesa già accordate dalla legge nazionale, o che si vogliano introdurre in futuro negli ordinamenti statuali.
Alcune perplessità sono emerse nella prospettiva di una bioetica autenticamente sensibile ai valori della persona umana. Ciò vale per la mancata chiarificazione delle ambiguità persistenti fra il concetto di essere umano e di persona (art. 1), nonché sulla tematica concernente la tutela da riservare all’embrione e, infine, sul “silenzio” riguardante l’estensione da proporre, nella legislazione nazionale, alla regolamentazione delle tecniche di procreazione assistita. Inoltre il CNB ha rilevato che molteplici problemi di impatto etico e giuridico sono rimasti “aperti” nel testo della Convenzione, quali ad esempio quello relativo alla ricerca sull’embrione “in vitro”, in cui la Convenzione si limita a vietare la produzione di embrioni ai fini di ricerca, o la questione del valore giuridico delle direttiva anticipate di trattamento (living will).
Le valutazioni bioetiche espresse dal CNB sulla bozza preliminare di dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani scontano, in parte, i limiti derivanti dal carattere non definitivo del testo preso in esame. In linea generale il CNB ritiene positivo il fatto che una Organizzazione a vocazione universale come l’UNESCO affermi dei principi in un nuovo ambito attinente alla tutela dei diritti umani, promuovendo la tutela della
dignità umana, la libertà di ricerca e la solidarietà fra gli uomini in questo specifico contesto. Alcuni membri del CNB si sono mostrati critici con riguardo all’attuazione con norme tempestive e cogenti di tali principi negli ordinamenti interni, rifiutando altresì l’approccio pragmatico di certi Stati europei orientati solo all’adozione di norme minime di tutela.
Le rilevanti implicazioni economiche connesse allo sviluppo della genetica e delle sue applicazioni sono state, altresì, oggetto di valutazione da parte del CNB. Nella medesima prospettiva, il CNB ha evidenziato l’ambiguità dell’espressione utilizzata dalla dichiarazione che definisce il genoma umano “patrimonio comune dell’umanità”, in quanto sono stati evidenziati sia i risvolti del brevetto su materiale genetico sia la necessità di tutelare il genoma umano nell’interesse delle generazioni future. Sotto il profilo delle osservazioni generali, inoltre, sono emerse altre due considerazioni bioetiche. La prima attiene all’ambigua terminologia usata dalla dichiarazione che riferendosi ai diritti di “ogni uomo” sembra trascurare di estendere uguale tutela alla vita prenatale. La seconda sottolinea il carattere vago del principio della prevalenza della tutela di ogni singolo soggetto nei confronti della ricerca. Il CNB avrebbe auspicato che fosse precisato che “le applicazioni della ricerca in genetica debbano evitare ogni pratica eugenica contraria alla dignità o alla libertà della persona umana”. In linea con le considerazioni generali, il CNB formula puntuali osservazioni e proposte migliorative delle singole disposizioni della bozza di dichiarazione ancora in fase di approvazione.