Terapia cellulare del morbo di Huntington attraverso l'impianto di neuroni fetali

20 maggio 2005

Abstract

Testo integrale

Il CNB ha risposto ad un quesito pronunciato dal Dott. Alessandro Nanni Costa, Direttore del Centro Nazionale Trapianti, in merito alle problematiche etiche connesse alla sorgente delle cellule utilizzate nello studio multicentrico “Terapia cellulare del morbo di Huntington attraverso l’impianto di neuroni fetali” cui partecipa l’Istituto Nazionale Neurologico “Carlo Besta”.
La Corea di Huntington comporta principalmente la degenerazione di un’area cerebrale chiamata striato, situata nella profondità nel cervello, in cui risiede la “centrale di comando” che coordina i movimenti del corpo. Non esiste ad oggi alcun trattamento efficace per questa malattia. Tuttavia, numerosi studi sperimentali sul topo, sul ratto e sul primate non-umano hanno dimostrato che l’impianto di neuroni striatali fetali permette di ripristinare i deficit clinici provocati sugli animali dalle lesioni neurodegenerative. Nel complesso, i lavori sperimentali confermano la potenzialità terapeutica degli innesti di neuroni fetali omologhi nel caso di degenerazione neuronale indotta sui modelli animali della malattia di Huntington. Il quesito sottoposto al CNB riguarda una valutazione delle problematiche etiche connesse alla sorgente delle cellule utilizzate nel progetto in esame, ma non concerne una valutazione etica dell’interruzione volontaria di gravidanza in sé. Tuttavia il CNB si preoccupa che l’interruzione volontaria della gravidanza non sia in alcun modo finalizzata all’utilizzo dei tessuti fetali a fini sperimentali e/o terapeutici. Il Comitato ritiene pertanto che il reperimento di tessuto fetale da interruzione volontaria di gravidanza e il suo utilizzo ai predetti fini scientifici e/o terapeutici sono da ritenersi pratiche moralmente ammissibili ove vengano soddisfatte le condizioni che seguono.
1. La netta separazione dei rispettivi processi decisionali tra il personale medico e/o l’istituzione sanitaria che praticano l’interruzione volontaria della gravidanza e i ricercatori e/o gli istituti di ricerca che praticano la sperimentazione scientifica o clinica.
2. Nessun genere di vantaggio, incentivo o interesse intercorre tra i due soggetti implicati, ovvero tra il personale medico e/o l’istituzione sanitaria che praticano l’interruzione volontaria della gravidanza, e i ricercatori e/o l’istituzione di ricerca che praticano la sperimentazione scientifica o clinica. 3. Il consenso da parte della donna e, ove possibile, da parte di entrambi i genitori è acquisito previa adeguata informazione. Tale consenso viene richiesto solo successivamente all’esecuzione dell’interruzione volontaria di gravidanza al fine di evitare che la previsione dell’utilizzo a fini scientifici e/o terapeutici del tessuto fetale possa costituire un indebito incentivo al ricorso a tale pratica. 4. Le modalità e le procedure dell’interruzione volontaria di gravidanza non sono modificate o modulate in funzione della necessità di reperire tessuto fetale e delle finalità scientifiche o terapeutiche. Nessun trattamento preventivo funzionale alle finalità scientifiche o terapeutiche dell’utilizzo di tessuto fetale è praticato sulla donna e/o sul feto nel corso della gravidanza. 5. Il diritto alla riservatezza della donna è garantito ai sensi delle leggi vigenti. 6. L’utilizzo di tessuto fetale riguarda unicamente pratiche di elevata rilevanza scientifica e/o terapeutica per le quali non esistono metodi alternativi con requisiti paragonabili. In ogni caso, ove possibile, è sempre preferibile ricorrere a materiale fetale proveniente da aborto spontaneo piuttosto che da interruzione volontaria di gravidanza. 7. Ogni progetto che preveda il reperimento di tessuto fetale da interruzione volontaria di gravidanza o da aborto spontaneo e il suo utilizzo a fini scientifici e/o terapeutici è sottoposto a valutazione etica preventiva da parte del comitato etico competente. 8. La donazione di tessuto fetale da interruzione volontaria di gravidanza o da aborto spontaneo a fini scientifici e/o terapeutici non implica alcuna forma di commercializzazione, retribuzione o compenso. Riguardo a quest’ultimo punto, il CNB auspica che si intervenga a livello nazionale ed europeo perché un divieto di commercializzazione di cellule e tessuti di origine fetale provenienti da interruzione volontaria di gravidanza o da aborto spontaneo venga al più presto formalizzato attraverso norme specifiche e inequivocabili che consentano anche di arginare il fenomeno crescente e preoccupante dei “fetal tissue brokers”, e cioè dei “mediatori di tessuti fetali”.

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