Traffico illegale di organi umani tra viventi

23 maggio 2013

Abstract

Testo integrale

L’esistenza a livello mondiale del traffico illecito di organi umani ai fini di trapianto è un fatto drammatico che rappresenta un pericolo reale per la salute pubblica e individuale e viola i diritti fondamentali e la dignità dell’uomo.
Il Comitato non intende con questo documento analizzare in modo specifico il problema del traffico illecito di organi con esclusivo riferimento alla realtà e normativa italiana, ma vuole affrontare il problema su un piano generale, sollecitato anche dall’attuale riflessione del Consiglio d’Europa su questo tema.
La conclusione a cui è giunto il CNB è che, sebbene l’idea di una regolamentazione sia difficile da realizzare nelle realtà sociali e mediche di molte parti del mondo, specialmente nei Paesi poveri, almeno in Europa si possa prevedere una regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, con l’introduzione anche di fattispecie penali, mirata a definire il traffico di organi, a prevenirlo, a far rispettare il principio che il corpo umano o le sue parti sono fuori dal commercio.
A tal fine si è auspicato che gli Stati collaborino a livello internazionale per migliorare le pratiche del trapianto e della donazione degli organi e cooperino, nel rispetto degli strumenti internazionali pertinenti e del proprio diritto interno, nella misura la più larga possibile, al fine di svolgere indagini in merito alle eventuali infrazioni commesse sul proprio territorio e al di fuori di questo. Necessario stabilire inoltre, in via convenzionale, con trattati multilaterali fondati sul principio di doppia incriminazione, il mutuo riconoscimento della fattispecie di reato, al fine di garantire adeguata collaborazione fra i Paesi richiedenti e i Paesi nei quali il fatto è stato commesso intenzionalmente.
In allegato al parere una postilla con la quale si richiama l’attenzione sulla posizione del medico o della struttura medica nei Paesi di origine, investiti dei loro compiti terapeutici e di assistenza, quando l’attività viene richiesta da quel paziente acquirente che abbia operato in clandestinità.

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