Il problema bioetico della sterilizzazione non volontaria

20 novembre 1998

Abstract

Testo integrale

In questo documento il CNB affronta il problema della sterilizzazione non volontaria e dei limiti della sua accettabilità etica. Il documento – dopo aver inquadrato il problema nei suoi aspetti storici, tecnici, giuridici e sociali – si sofferma su alcune precisazioni terminologiche. Definita la sterilizzazione come “ogni atto (e in particolare ogni atto medico) volto a provocare la sterilità in un soggetto capace di procreare”, il CNB ne richiama le differenti forme soffermandosi sulle motivazioni che possono stare a fondamento della sterilizzazione antiprocreativa: finalità anticoncezionali, sociali (sterilizzazioni rituali ed eugenetiche), pubbliche (sterilizzazioni demografiche e sanzionatorie). Il CNB ritiene che quando non abbiano dirette motivazioni terapeutiche, le sterilizzazioni volontarie possono incontrare legittime obiezioni di carattere sia medico che etico, tali da giustificare il rifiuto del medico alla prestazione professionale. Vanno sempre ritenute illecite, sul piano giuridico ed etico, le sterilizzazioni forzate, indipendentemente dal soggetto che ne deliberi l'effettuazione o dalle motivazioni. Ne consegue che sono da stigmatizzare: - la sterilizzazione rituale, poiché il rispetto dovuto a tutte le culture non implica l'accettazione di pratiche che incidano in modo coattivo e irreversibile sulla corporeità della persona umana, sottraendole una dimensione essenziale alla sua identità; - la sterilizzazione penale a carico di individui che abbiano compiuto reati di carattere sessuale, richiamando i principi della difesa dell’integrità del corpo del reo e della non discriminazione tra vita innocente e vita colpevole; - la sterilizzazione demografica, ritenendo che le politiche realizzate ricorrendo a tecniche direttamente o indirettamente coattive, siano bioeticamente condannabili, in quanto offese alla dignità umana e ai diritti fondamentali della persona; - la sterilizzazione eugenetica, in particolare a carico di disabili, in quanto non rispettosa della dignità della persona del disabile, essendo motivata dall'intento di rendere più agevole od economica l'attività di accudimento del malato stesso.

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